CBAM 2026: la guida operativa per gli importatori italiani
Tutto sul CBAM dal 1 gennaio 2026: dichiarante autorizzato MASE, soglia 50 tonnellate, prezzo certificati Q1 a 75,36 €/tCO₂, dichiarazione annuale entro 30 settembre 2027, codici dogana Y128/Y137 e sanzioni.

Il 1° gennaio 2026 ha segnato per il CBAM il passaggio dalla fase transitoria a quella definitiva. Da quella data, importare in Italia acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno o elettricità da Paesi extra-UE non è più una semplice operazione doganale: comporta obblighi dichiarativi annuali, l'acquisto di certificati legati al prezzo del carbonio europeo e la possibilità di sanzioni fino a 100 € per ogni tonnellata di CO₂ non coperta.
Il quadro è cambiato in modo sostanziale negli ultimi mesi. Il Regolamento (UE) 2025/2083 dell'8 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il 17 ottobre 2025, ha riscritto diverse regole della fase definitiva: ha introdotto una soglia di esenzione di 50 tonnellate annue, ha posticipato al 30 settembre 2027 la prima dichiarazione, ha rinviato a febbraio 2027 la vendita dei certificati e ha alleggerito la soglia trimestrale dall'80% al 50%. Il 7 aprile 2026 la Commissione europea ha poi pubblicato il primo prezzo trimestrale dei certificati: 75,36 € per tonnellata di CO₂ per il primo trimestre.
Questa guida è pensata per chi importa beni CBAM in Italia e ha bisogno di una mappa operativa completa: cosa è cambiato, chi deve fare cosa, entro quando, a chi rivolgersi e quanto costerà. Le regole sono le stesse in tutta l'UE, ma le procedure operative italiane (autorità competenti, codici dogana, integrazione con il sistema AIDA) hanno specificità che spesso non emergono dai documenti europei.
CBAM: cos'è e perché esiste
Il Carbon Border Adjustment Mechanism è lo strumento con cui l'Unione europea applica un costo del carbonio sulle importazioni di beni ad alta intensità emissiva provenienti da Paesi che non hanno un sistema di prezzo della CO₂ equivalente al sistema EU ETS. È stato istituito dal Regolamento (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023 ed è uno dei pilastri del pacchetto Fit for 55 e del Green Deal europeo.
La logica del meccanismo: contrastare il carbon leakage
Il problema che il CBAM affronta è il cosiddetto carbon leakage: il rischio che le imprese europee, soggette ai costi del sistema ETS, trasferiscano la produzione in Paesi con regole ambientali più permissive oppure che vengano semplicemente sostituite sul mercato europeo da prodotti importati a costo più basso perché realizzati senza vincoli sulle emissioni. In entrambi i casi, l'effetto netto sul clima sarebbe nullo o negativo, perché le emissioni si sposterebbero invece di ridursi.
Il CBAM neutralizza questa asimmetria. Chi importa beni soggetti al meccanismo deve acquistare certificati il cui prezzo è agganciato a quello delle quote ETS europee. Il costo del carbonio sostenuto dai produttori europei e quello applicato alle merci importate dovrebbero così tendere a coincidere.
EU ETS e CBAM: due meccanismi connessi
Il legame tra ETS e CBAM è strutturale. Il prezzo dei certificati CBAM non è deciso dalla Commissione: è la media dei prezzi delle aste delle quote EU ETS sul mercato primario. Se il prezzo del carbonio europeo sale, salgono i certificati CBAM. Se scende, scendono. Non esistono mercati secondari: i certificati CBAM si comprano solo sulla piattaforma centrale UE, hanno validità annuale e non sono trasferibili tra operatori.
Il sistema parte progressivamente. Negli stessi anni in cui il CBAM cresce, le quote ETS gratuite assegnate ai settori coperti dal CBAM si riducono in modo speculare, fino ad azzerarsi nel 2034. È il principio del phase-in / phase-out: il CBAM compensa esattamente lo svantaggio competitivo che la riduzione delle quote gratuite genererebbe per i produttori europei. Il phase-out ETS dura fino al 31 dicembre 2033 (con azzeramento completo dal 1° gennaio 2034).
Le tre fasi del CBAM
La fase transitoria è andata dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025: erano solo obblighi di reporting trimestrale e non comportavano nessun pagamento. L'ultimo report (Q4 2025) doveva essere presentato entro il 31 gennaio 2026.
La fase definitiva è iniziata il 1° gennaio 2026. Da quella data sono operativi i veri obblighi: status di dichiarante autorizzato, dichiarazione doganale specifica, calcolo delle emissioni incorporate, acquisto e restituzione dei certificati.
L'estensione 2028 è oggi una proposta legislativa presentata dalla Commissione il 17 dicembre 2025: estende il CBAM a circa 180 prodotti downstream di acciaio e alluminio (componenti meccanici, lavorati, prodotti finiti) a partire dal 1° gennaio 2028. Va seguita con attenzione: chi oggi è fuori dal perimetro perché importa lavorati invece di materie prime, nel 2028 potrebbe rientrare.
Settori e prodotti coinvolti dal 2026
I settori coperti dal CBAM nella fase definitiva sono sei, elencati nell'Allegato I del Regolamento 2023/956:
- Cemento, inclusi clinker e cementi compositi
- Ferro e acciaio, dal grezzo ai laminati
- Alluminio non lavorato e semilavorati specifici
- Fertilizzanti azotati (urea, nitrato di ammonio e altri)
- Energia elettrica
- Idrogeno
Insieme ai prodotti finiti, il CBAM copre alcuni precursori industriali: il clinker per il cemento, l'acido nitrico e l'ammoniaca per i fertilizzanti, il ferrosilicio per l'acciaio, l'alluminio non lavorato per i semilavorati.
L'identificazione precisa dei beni soggetti al meccanismo passa attraverso i codici della Nomenclatura Combinata (CN): ogni prodotto importato ha un codice CN doganale, e il CBAM si applica solo se quel codice rientra nell'elenco dell'Allegato I. Questo è il primo controllo che l'importatore deve fare. Un dettaglio tecnico ma cruciale: il CBAM si applica ai prodotti elencati nell'Allegato I, anche se incorporati in beni assemblati altrove, quando importati come tali. Una vite di acciaio importata sfusa è dentro al CBAM; la stessa vite importata già montata in un macchinario complesso, oggi non lo è (ma potrebbe esserlo dal 2028, se passa l'estensione downstream).
Per i settori più complessi (cemento e fertilizzanti) il CBAM considera sia le emissioni dirette del processo produttivo sia quelle indirette legate all'energia elettrica consumata. Per acciaio, alluminio e idrogeno si applicano per ora solo le emissioni dirette. È un dettaglio che incide molto sul calcolo finale e sui costi.
I dettagli per ciascun verticale meritano un approfondimento dedicato: trovate le guide su CBAM acciaio per importatori italiani, CBAM cemento e clinker e CBAM alluminio: dichiarazione e calcolo.
La soglia di 50 tonnellate: chi è esonerato
Una delle modifiche più rilevanti del Regolamento 2025/2083 è l'introduzione, all'articolo 2 bis, di una soglia di esenzione mass-based: gli importatori che nel corso di un anno civile importano cumulativamente meno di 50 tonnellate di merci CBAM sono esentati da tutti gli obblighi. La soglia ha alcune caratteristiche importanti.
È cumulativa annuale, non per singola importazione. Conta la massa netta totale dei prodotti CBAM importati nell'anno civile, indipendentemente dal numero di operazioni doganali. Se nei primi mesi si è sotto soglia ma a metà anno si superano le 50 tonnellate, l'intero anno torna sotto regime CBAM, comprese le importazioni già fatte.
Non si applica a idrogeno ed elettricità. Per questi due settori non esiste soglia di esenzione: l'obbligo scatta da qualsiasi quantità.
Va dichiarata in dogana anche se rispettata. Dal 1° gennaio 2026, ogni dichiarazione doganale di merci CBAM deve indicare il motivo per cui l'importazione è ammessa: status di dichiarante autorizzato, esenzione de minimis, oppure altri motivi previsti. Per dichiarare l'esenzione si usa il codice doganale Y137.
Non è fissa per sempre. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione può modificarla con atto delegato per garantire che almeno il 99% delle emissioni incorporate importate nell'UE resti coperto dal CBAM. La soglia 2026 è 50 tonnellate; la soglia 2027 sarà nota entro fine aprile 2027.
Per molte PMI italiane, questa soglia è la differenza tra essere dentro o fuori dal CBAM. Vale la pena fare una mappatura attenta dei flussi, perché alcuni codici merceologici hanno densità unitarie elevate (l'acciaio in particolare) e si superano le 50 tonnellate prima di quanto si pensi.
Lo status di dichiarante CBAM autorizzato
Per importare merci CBAM in quantità superiori alla soglia di 50 tonnellate è necessario aver ottenuto lo status di dichiarante CBAM autorizzato (DCA) dall'autorità nazionale competente. È il prerequisito operativo principale della fase definitiva.
Le autorità competenti in Italia
Il sistema italiano è composto da due parti:
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE): è l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni. Riceve le domande, valuta i requisiti e concede o nega lo status.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM): gestisce il versante operativo doganale. Verifica in dogana che le importazioni siano conformi (autorizzazione presente o esenzione dichiarata correttamente). L'ADM ha pubblicato l'avviso del 22 ottobre 2025 e la Circolare 36/2025 del 24 dicembre 2025 con le istruzioni operative per la fase definitiva.
I due fronti dialogano attraverso l'integrazione tra il Registro CBAM della Commissione europea e il sistema doganale italiano AIDA.
Procedura di domanda e tempi
La procedura per richiedere lo status di dichiarante autorizzato è disciplinata dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 applicabile dal 28 marzo 2025, che ha definito il dettaglio operativo: dati richiesti, formato della richiesta, criteri di valutazione e termini istruttori.
In Italia, la domanda si presenta al MASE tramite il canale del Registro CBAM europeo (cbam.ec.europa.eu). L'identificazione richiede SPID, CIE o CNS ed è subordinata al possesso di alcuni requisiti: codice EORI valido, sede o stabile organizzazione in uno Stato membro dell'UE, assenza di gravi violazioni doganali e fiscali, capacità finanziaria adeguata, capacità operativa a gestire gli obblighi CBAM.
Il MASE ha 120 giorni per istruire la pratica. La concessione (o il diniego) viene notificata via posta elettronica certificata. Una volta autorizzati, gli importatori vengono iscritti nel Registro CBAM europeo e possono operare regolarmente.
La deroga transitoria del 31 marzo 2026
Per evitare il rischio di un blocco operativo all'inizio della fase definitiva, con un afflusso concentrato di domande, l'articolo 17 del Regolamento 2025/2083 ha introdotto una deroga transitoria: gli importatori che hanno presentato la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 possono continuare a importare merci CBAM anche prima che il MASE abbia deciso, comunque non oltre il 30 settembre 2026. Le importazioni effettuate in questo periodo restano valide; gli obblighi di dichiarazione e restituzione certificati si applicheranno una volta ottenuta l'autorizzazione.
Chi non ha rispettato la scadenza del 31 marzo 2026 e supera la soglia di 50 tonnellate si trova in una situazione complicata: in caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità competente determinerà retroattivamente le emissioni incorporate delle merci importate tra il 1° gennaio 2026 e la data della decisione, applicando le relative sanzioni.
Il consiglio per chi è ancora in dubbio: presentare la domanda al MASE prima di superare la soglia, anche se non si è certi di superarla, è la via prudenziale che garantisce continuità operativa.
Per una guida procedurale step-by-step, vedi Dichiarante CBAM autorizzato: come ottenere lo status presso il MASE.
Come si calcolano le emissioni incorporate
Il calcolo delle emissioni incorporate (in inglese embedded emissions) è la parte principale del CBAM e probabilmente il punto più complesso della compliance. Il Regolamento 2023/956, l'Allegato IV e il Regolamento di esecuzione 2023/1773 ne definiscono la metodologia. Atti delegati pubblicati dalla Commissione il 17 dicembre 2025 hanno aggiornato i valori di default applicabili dal 2026.
Dirette vs indirette: le due componenti
Le emissioni incorporate si dividono in due categorie:
- Emissioni dirette (Scope 1 secondo il GHG Protocol): quelle generate dai processi produttivi dell'impianto extra-UE che ha realizzato il bene. Ad esempio la CO₂ rilasciata dall'altoforno nella produzione di acciaio.
- Emissioni indirette (Scope 2, legate al consumo elettrico): quelle generate dalla produzione dell'energia elettrica utilizzata nei processi.
Per acciaio, alluminio e idrogeno, oggi rilevano solo le dirette. Per cemento e fertilizzanti rilevano entrambe. La differenza pesa molto sul costo finale dei certificati.
Due metodi di calcolo: actual values vs default values
Il Regolamento 2025/2083 ha confermato un approccio dualistico, ampliando la possibilità di usare valori predefiniti.
Actual values (valori effettivi). L'importatore raccoglie i dati primari di emissione direttamente dal produttore extra-UE: misure puntuali di processo, fattori di emissione specifici dell'impianto, consumi energetici effettivi. Il dato deve essere supportato da documentazione e, per essere usato in dichiarazione annuale, verificato da un ente terzo accreditato.
Default values (valori predefiniti). Quando i dati primari non sono disponibili o non sono verificabili, l'importatore può usare valori predefiniti pubblicati dalla Commissione, specifici per Paese di origine e per codice CN. I valori 2026 si basano sui dieci Paesi più emissivi per ciascun prodotto e sono soggetti a un mark-up per disincentivare l'uso del default come scorciatoia: +10% nel 2026, +20% nel 2027, +30% dal 2028 in poi. Idrogeno ed elettricità non hanno mark-up.
Quando conviene il default e quando l'actual
La scelta non è banale e dipende da tre fattori: il livello reale di emissioni del fornitore (se è virtuoso, l'actual paga); il costo di una verifica accreditata (stima indicativa in genere tra 5.000 e 15.000 euro per un primo audit, più contenuto negli anni successivi); la disponibilità del fornitore extra-UE a fornire dati strutturati e verificabili.
In pratica: se si importano grandi volumi da fornitori virtuosi e collaborativi, investire in actual values conviene già dal primo anno e ripaga la verifica con la riduzione dei certificati. Per volumi piccoli o per fornitori che non collaborano, il default è la via più rapida, accettando il mark-up come costo del meccanismo.
L'approfondimento dedicato è in Verifica accreditata vs default values CBAM: quando conviene cosa.
Il prezzo dei certificati CBAM nel 2026
Una delle novità più rilevanti dell'anno è la pubblicazione del primo prezzo trimestrale dei certificati CBAM. Il 7 aprile 2026 la Commissione europea ha pubblicato il prezzo del primo trimestre 2026, fissato in 75,36 € per tonnellata di CO₂.
Come si calcola il prezzo
Il prezzo non è deciso dalla Commissione ma è derivato matematicamente. Per il 2026 si calcola come media dei prezzi di aggiudicazione delle aste EU ETS del trimestre di riferimento, sul mercato primario. La metodologia garantisce coerenza con il mercato del carbonio europeo: chi importa beni CBAM paga per la CO₂ incorporata lo stesso prezzo che pagano i produttori europei attraverso l'ETS.
Per il 2026 il calcolo è trimestrale: ogni trimestre la Commissione calcola e pubblica il prezzo applicabile alle importazioni di quel trimestre. Dal 2027 si passerà a un prezzo settimanale, calcolato come media delle aste ETS della settimana precedente.
Il calendario di pubblicazione 2026
La Commissione ha annunciato il 6 marzo 2026 il calendario per l'anno: il prezzo di ciascun trimestre viene calcolato durante la prima settimana di calendario del trimestre successivo e pubblicato il primo giorno lavorativo della settimana seguente al calcolo.
Il prezzo Q1 (gennaio-marzo) è stato pubblicato il 7 aprile; i prezzi Q2, Q3 e Q4 sono attesi rispettivamente all'inizio di luglio, ottobre 2026 e gennaio 2027.
Vendita certificati: dal 1° febbraio 2027
Anche se i prezzi 2026 sono già pubblici, l'acquisto effettivo dei certificati è posticipato al 1° febbraio 2027 (articolo 20 del Regolamento, come modificato dal 2025/2083). Da quella data si potrà acquistare sulla piattaforma centrale UE gestita dalla Commissione: non è prevista una piattaforma nazionale, e i certificati CBAM non sono trasferibili tra operatori (niente mercato secondario).
La pubblicazione anticipata dei prezzi, per le imprese, significa che hanno a disposizione uno strumento di pianificazione. Permette a chi importa di costruire una stima realistica del costo CBAM sulle importazioni dell'anno, integrare quel costo nei prezzi di vendita o nei contratti con i clienti finali, e impostare un'eventuale strategia di acquisto scaglionato dei certificati nel 2027 (che potrà essere distribuita su tutto l'anno per mediare il rischio di prezzo).
La soglia trimestrale al 50%
Una novità del Regolamento 2025/2083 è la riduzione della soglia minima di certificati da detenere a fine trimestre: dall'80% (regola originale) al 50% delle emissioni incorporate stimate. Significa che durante l'anno 2027, in vista della dichiarazione annuale, gli importatori dovranno avere sul proprio conto nel Registro CBAM almeno il 50% dei certificati che prevedono di restituire e non più l'80%. Si tratta di una semplificazione finanziaria significativa, perché riduce l'impegno di capitale anticipato.
Dichiarazione annuale, restituzione e sanzioni
La fase definitiva del CBAM si chiude ogni anno con la dichiarazione annuale e la restituzione dei certificati.
Cosa contiene la dichiarazione annuale
Il dichiarante autorizzato deve presentare, attraverso il Registro CBAM, i seguenti elementi:
- la quantità totale, per ciascun codice CN, di merci CBAM importate nell'anno precedente
- le emissioni incorporate totali (dirette e indirette quando previste), espresse in tonnellate di CO₂ equivalente
- i dati identificativi degli impianti extra-UE che hanno prodotto le merci
- l'eventuale carbon price già pagato nel Paese terzo (con relativo mark-down dei certificati da restituire)
- la documentazione di verifica accreditata, se si sono usati actual values
Contestualmente alla dichiarazione, il dichiarante restituisce un numero di certificati CBAM pari alle tonnellate di CO₂ dichiarate, al netto delle compensazioni riconosciute.
La scadenza: 30 settembre 2027
L'articolo 22 del Regolamento ha posticipato la prima scadenza dichiarativa: la dichiarazione relativa alle importazioni del 2026 va presentata entro il 30 settembre 2027 (in precedenza il termine era il 31 maggio). Il rinvio dà alle imprese quattro mesi aggiuntivi per consolidare i dati, completare le verifiche accreditate ed effettuare l'acquisto dei certificati.
Per gli anni successivi, salvo modifiche, la scadenza resta il 30 settembre dell'anno successivo a quello di importazione.
Sanzioni
Il sistema sanzionatorio è strutturato su tre livelli.
Sanzione principale: chi non restituisce i certificati richiesti è soggetto a una sanzione di 100 € per ogni tonnellata di CO₂ scoperta. La sanzione è allineata a quella prevista dal sistema EU ETS per le emissioni eccedenti le quote. La somma è dovuta in aggiunta e non in sostituzione dell'obbligo di restituire i certificati mancanti.
Sanzioni per dichiarazioni inesatte o incomplete: gli Stati membri devono prevedere sanzioni proporzionate per omissioni o inesattezze, allineate alla sanzione ETS per tonnellata non correttamente dichiarata. Casi gravi e ripetuti possono comportare la revoca dello status di dichiarante autorizzato: in quel caso, l'importatore non può più operare fino a una nuova autorizzazione (con tempi e procedura da rifare).
Sanzione antifrode sull'esenzione 50 tonnellate: il Regolamento 2025/2083 ha introdotto un meccanismo di controllo specifico per chi dichiara l'esenzione de minimis pur avendo superato la soglia. Le sanzioni vanno da 300 a 500 € per ogni tonnellata dichiarata in esenzione oltre il limite, e sono accompagnate da un sistema antifrode che permette alla Commissione di individuare accordi commerciali "non genuini" usati per frazionare artificialmente le importazioni sotto soglia. L'autorità competente (in Italia il MASE) ha facoltà di richiedere documentazione per accertare il superamento della soglia e, in caso di accertamento, obbliga l'operatore a registrarsi come dichiarante autorizzato con effetto retroattivo.
L'enforcement effettivo in Italia spetta all'ADM, che ha facoltà di controlli mirati anche pluriennali.
CBAM in dogana: codici Y128, Y137 e procedure operative
Dal punto di vista doganale, dal 1° gennaio 2026 ogni dichiarazione di importazione di merci CBAM deve indicare la motivazione che giustifica l'operazione. L'ADM ha definito due codici dedicati che vanno inseriti nel DAU (Documento Amministrativo Unico) o nella dichiarazione doganale elettronica equivalente.
Y128: l'importatore è in possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato. Si abbina al numero di conto CBAM rilasciato dal MASE e iscritto nel Registro CBAM europeo.
Y137: l'importazione rientra nell'esenzione de minimis (sotto la soglia delle 50 tonnellate annue cumulative). Va dichiarata in dogana anche se l'esenzione è ovviamente verificabile a posteriori.
L'integrazione AIDA-Registro CBAM è automatica: il sistema doganale italiano verifica la coerenza dei dati al momento dello sdoganamento. Una dichiarazione doganale priva del codice CBAM corretto, o con dati incoerenti rispetto al Registro europeo, blocca lo sdoganamento. Senza autorizzazione e senza la corretta indicazione in DAU, le merci restano in dogana.
Per gli operatori che lavorano abitualmente con rappresentanti doganali indiretti, vale la pena verificare che lo spedizioniere abbia aggiornato i propri sistemi con i nuovi codici. La responsabilità della corretta dichiarazione resta in capo all'importatore (o al rappresentante doganale indiretto, se titolare dello status).
L'approfondimento operativo è in CBAM in dogana: codici Y128, Y137 e procedure.
Calendario operativo 2026-2028
Il quadro temporale del CBAM è denso. Ecco le scadenze chiave:
1 gennaio 2026 — Avvio fase definitiva CBAM (Reg. 2023/956 art. 36)
31 gennaio 2026 — Ultimo report fase transitoria Q4 2025 (Reg. 2023/1773)
31 marzo 2026 — Termine domanda MASE per deroga transitoria (Reg. 2025/2083 art. 17)
7 aprile 2026 — Pubblicazione prezzo certificati Q1 2026: 75,36 €/tCO₂ (Comunicazione Commissione 6 mar 2026)
30 aprile 2026 — Eventuale revisione soglia 50 tonnellate per il 2027 (Reg. 2025/2083 art. 2 bis)
Inizio luglio 2026 — Pubblicazione prezzo certificati Q2 2026 (Calendario Commissione)
Inizio ottobre 2026 — Pubblicazione prezzo certificati Q3 2026 (Calendario Commissione)
Inizio gennaio 2027 — Pubblicazione prezzo certificati Q4 2026 (Calendario Commissione)
1 febbraio 2027 — Inizio vendita certificati CBAM su piattaforma UE (Reg. 2025/2083 art. 20)
Dal 2027 — Prezzo certificati con cadenza settimanale (Reg. 2025/2083)
30 settembre 2027 — Prima dichiarazione annuale per imports 2026 + restituzione certificati (Reg. 2025/2083 art. 22)
1 gennaio 2028 — Possibile estensione downstream (proposta Commissione 17 dic 2025)
2034 — Azzeramento quote ETS gratuite per settori CBAM (Reg. 2023/956)
Domande frequenti
Come si fa la dichiarazione CBAM?
Dal 2026, la dichiarazione si presenta esclusivamente in via telematica attraverso il Registro CBAM della Commissione europea (cbam.ec.europa.eu). L'accesso richiede credenziali digitali (SPID, CIE, CNS in Italia) e codice EORI valido. Solo i dichiaranti autorizzati possono presentare la dichiarazione annuale. La piattaforma guida la compilazione campo per campo: dati generali del dichiarante, importazioni per codice CN, emissioni incorporate, eventuale carbon price pagato nel Paese di origine, allegati di verifica.
Chi deve inviare il report CBAM?
Nella fase definitiva (dal 1° gennaio 2026), il soggetto obbligato è il dichiarante CBAM autorizzato: in genere l'importatore stabilito in UE oppure, in alternativa, il rappresentante doganale indiretto se titolare dello status. Sono esclusi gli importatori sotto la soglia delle 50 tonnellate annue cumulative (eccetto idrogeno ed elettricità). La fase transitoria con report trimestrali è terminata il 31 dicembre 2025: l'ultimo report (Q4 2025) andava presentato entro il 31 gennaio 2026.
Come si compila la dichiarazione CBAM?
La compilazione richiede tre tipi di dati strutturati: dati doganali (quantità, codici CN, valore, Paese di origine, presi dalla contabilità import); dati emissivi (tonnellate di CO₂ incorporate per ciascun lotto, calcolate con actual values verificati o con default values della Commissione); dati di verifica (rapporto del verificatore accreditato, se dati actual). Il sistema effettua controlli automatici di coerenza. La compilazione richiede almeno 60-120 ore di lavoro interno per il primo anno, in funzione del numero di codici CN e fornitori coinvolti.
Come ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato?
In Italia, la domanda va presentata al MASE tramite il canale del Registro CBAM europeo (cbam.ec.europa.eu). Servono: codice EORI valido, identificazione digitale (SPID/CIE/CNS), prova della sede o stabile organizzazione UE, dichiarazioni sulla regolarità doganale e fiscale, descrizione dell'attività di importazione e dei flussi attesi. Il MASE ha 120 giorni per istruire la pratica. La deroga transitoria del 31 marzo 2026 ha consentito a chi ha presentato domanda entro quella data di operare in attesa della decisione: per chi non ha rispettato la scadenza, oggi conviene comunque presentare domanda il prima possibile.
Chi paga il CBAM, l'importatore o il fornitore extra-UE?
Formalmente il soggetto passivo dell'obbligo è l'importatore UE: è lui che deve registrarsi come dichiarante autorizzato, presentare la dichiarazione e acquistare i certificati. Dal punto di vista economico, il costo entra nei prezzi di acquisto e si trasferisce a monte o a valle in base al potere contrattuale. Molti contratti di fornitura post-Reg. 2025/2083 includono clausole specifiche sull'allocazione del rischio CBAM tra le parti.
Cosa succede al CBAM dopo il 2028?
Il CBAM cresce in due direzioni. Sul piano dei volumi, le quote ETS gratuite dei settori CBAM si riducono progressivamente fino ad azzerarsi nel 2034: significa che la copertura del CBAM sale di anno in anno, fino al 100%. Sul piano del perimetro, la proposta legislativa del 17 dicembre 2025 estende il meccanismo a circa 180 prodotti downstream di acciaio e alluminio dal 1° gennaio 2028. Altri settori (chimica, raffinazione, plastiche) sono allo studio per le fasi successive.
Conclusione: la compliance CBAM come progetto operativo
Il CBAM non è più un obbligo normativo astratto: dal 1° gennaio 2026 è operativo, ha un prezzo reale (75,36 €/tCO₂ per il primo trimestre 2026), una scadenza dichiarativa precisa (30 settembre 2027 per il primo anno) e un sistema sanzionatorio tarato sui livelli del mercato ETS europeo.
Per chi importa beni CBAM in Italia, la compliance si gioca su quattro fronti che vanno tenuti insieme: mappare i flussi per capire se si è sopra o sotto soglia e quali codici CN sono coinvolti; chiarire la posizione autorizzativa presso il MASE; strutturare la raccolta dati emissivi dai fornitori extra-UE, decidendo tra actual values e default values; integrare il costo CBAM nei contratti commerciali e nelle proiezioni economiche del 2026, anche se l'esborso effettivo per i certificati arriva nel 2027.
La parte più sottovalutata è il dato emissivo: trasformare le informazioni dei fornitori extra-UE in numeri verificabili e difendibili in dichiarazione richiede un sistema che molte imprese non hanno oggi. È qui che si gioca, nei prossimi 12-18 mesi, la differenza tra una compliance subita (con default values e mark-up al 30% dal 2028) e una compliance gestita (con actual values verificati e costi controllati).
Atlas Carbon Neutral Solutions accompagna gli importatori italiani nella compliance CBAM con un sistema MRV (Monitoring, Reporting, Verification) che struttura i dati emissivi dei fornitori extra-UE in formato verificabile e tracciato. La nostra architettura supporta sia il calcolo con default values sia la raccolta strutturata di actual values pronti per la verifica accreditata.
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Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale, doganale o fiscale. Le imprese sono invitate a verificare i riferimenti normativi più aggiornati sulle fonti ufficiali (GUUE, MASE, ADM) e a confrontarsi con il proprio consulente di fiducia per le decisioni operative. Aggiornato al: 4 maggio 2026.
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